Cassazione

Convalida trattamento migranti, ok al passaggio in Corte d’appello

La Suprema corte salva il Decreto flussi ma impone una motivazione rafforzata. Il passaggio dal giudice civile specializzato al giudice penale è nelle facoltà del legislatore

di Patrizia Maciocchi

ANSA/ ORIETTA SCARDINO

3' min read

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Il trasferimento della competenza per convalidare i trattenimenti degli immigrati dalle sezioni specializzate alla Corte d'appello, messo in atto con il Decreto flussi non viola il diritto di difesa e rientra nelle facoltà del legislatore. Ma al giudice penale che decide sulla proroga o sulla conferma del trattenimento è imposta una motivazione rafforzata che giustifichi la restrizione della libertà personale. Una verifica che non può prescindere dalla valutazione del singolo caso anche quando il paese di provenienza è considerato sicuro dall'Esecutivo. Con la sentenza 2967/2025, la Cassazione, salva la riforma, attuata con il Dl 145/2024 e la legge di conversione 187/2024, in vigore dal 10 gennaio 2025, accogliendo però il ricorso di un cittadino marocchino contro la proroga di 60 giorni avallata dalla Corte d'appello, che si era appiattita sul provvedimento del questore, con una decisione del tutto immotivata.

Il raggio d'azione del legislatore

La Cassazione nega che il Decreto flussi presenti profili di incostituzionalità per una disparità di trattamento tra le persone trattenute in attesa di un riscontro alla domanda di asilo e quelle ristrette in carcere.

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In particolare la discriminazione, per la quale il richiedente asilo chiedeva un rinvio alla Consulta o alla Corte di giustizia europea, riguardava la riduzione a soli cinque giorni del termine per fare ricorso in Cassazione, a fronte dei tempi più lunghi per preparare la difesa concessi a chi si trova un carcere. Effetto questo del passaggio dal giudice civile a quello penale e dunque - spiega la Suprema corte - coerente con il taglio dei tempi di decisione che caratterizza i procedimenti relativi alla restrizione della libertà personale.

Una scelta normativa che «attiene alla materia processuale che, come ha ribadito in più occasioni la Corte costituzionale - si legge nella sentenza - è di esclusiva spettanza del legislatore e si caratterizza per la più ampia discrezionalità, sempre che non siano ravvisabili profili di manifesta irragionevolezza e arbitrarietà».

Da qui, prosegue la Corte, «l'inconcludenza, ai fini della prospettazione di vizi processuali o di legittimità costituzionale, dei richiami difensivi alle precedenti scelte legislative (frutto di un diverso e del pari insindacabile esercizio della discrezionalità riservata al decisore politico), che hanno caratterizzato la disciplina previgente con l'opzione preferenziale per le sezioni specializzate in materia di immigrazione».

La motivazione rafforzata

L'aver traghettato però la materia del trattenimento nell'area penale deve comportare, per coerenza, una più elevata attenzione alla necessità di un pronto controllo giurisdizionale sulle limitazioni della libertà personale. La proroga del trattenimento deve essere dunque basata su una motivazione che faccia «uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 5, Dlgs 286/1998».

E quindi, deve rendere chiaro «in base a quali dati il trattenimento, già ritenuto necessario, tale sia ancora, e quali prospettive i fatti intervenuti dopo il decorso del primo termine possono offrire rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio, tenendo altresì conto - scrivono i giudici - delle condizioni legislativamente imposte in relazione ai rigidi limiti temporali entro i quali le proroghe possono essere concesse e conseguentemente i rimpatri, se legittimamente disposti, dovrebbero essere eseguiti».

Nel caso esaminato, i giudici avevano ignorato la tesi della difesa dell'immigrato sui rischi corsi nell'ipotesi di un suo ritorno in Marocco, paese considerato sicuro dal Governo italiano, nel quel tuttavia si pratica la tortura e c'è il rischio di trattamenti inumani e degradanti. La Corte d'appello aveva comunque considerato strumentale la richiesta di asilo e richiamato, senza motivare, il provvedimento del questore. Una decisione che la Cassazione annulla con rinvio.

Rafforzando il dovere di verifica e motivazione del giudice sui provvedimenti amministrativi, già affermato con l'ordinanza 34898 del 30 dicembre scorso. Obbligo che diventa più stringente ora che a esprimersi è il giudice penale.


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