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Dalla Consulta stretta sull’uso di intercettazioni dei parlamentari

Tra il 2015 e il 2018 il senatore Esposito era stato intercettato centinaia di volte

di Giovanni Negri

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I punti chiave

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No a scorciatoie sulle intercettazioni dei parlamentari. Suona un po’ a monito per le procure la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha accolto il ricorso del Senato sugli ascolti disposti e utilizzati nel “caso Esposito”. Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato era stato sollevato da Palazzo Madama contro la Procura, il Gip e il Gup di Torino, in relazione all’attività di intercettazione che ha coinvolto, nell’ambito di plurime indagini, il senatore del Pd (all’epoca dei fatti) Stefano Esposito. Tra il 2015 e il 2018 Esposito era stato intercettato centinaia di volte e poi, grazie all’utilizzo delle conversazioni rinviato a giudizio (decreto ora annullato dalla Consulta), senza che il Senato avesse mai ricevuto richiesta di autorizzazione.
Per la procura torinese l’autorizzazione non sarebbe stata necessaria perché non era il telefono di Esposito a essere sotto controllo e quindi le sue conversazioni erano state acquisite in via indiretta e casuale.

La motivazione

Con la sentenza n. 227, depositata ieri (redattore Stefano Petitti), la Consulta sottolinea che non spettava alle autorità giudiziarie disporre, effettuare e utilizzare intercettazioni rivolte formalmente a un terzo imputato, ma in realtà univocamente preordinate ad accedere alla sfera di comunicazione del parlamentare, senza aver mai richiesto alcuna nulla osta alla Camera di appartenenza del parlamentare.
Secondo la sentenza, il carattere “mirato” dell’attività di indagine deve essere ricavato dalla «decisiva circostanza» per cui, nei confronti del senatore, emergono «specifici indizi di reità che si traducono nella richiesta di approfondimenti investigativi».
In particolare, la Corte costituzionale ha precisato che elementi come l’abitualità dei rapporti tra il parlamentare e il terzo intercettato, il numero delle conversazioni e la loro prevedibilità, oltre alla loro proiezione nel tempo, possono non essere da soli sufficienti a qualificare il parlamentare come bersaglio effettivo delle indagini.
Ad assumere un peso determinante è, piuttosto, l’effettivo e sostanziale coinvolgimento del parlamentare tra gli obiettivi delle indagini, al di là della formale iscrizione nel registro degli indagati.
Quando, infatti, il coinvolgimento del parlamentare «si traduca – indipendentemente dall’acquisizione dello status di indagato – in indirizzi investigativi chiaramente e univocamente rivolti ad approfondire la sua eventuale responsabilità penale», allora la collegata attività di intercettazione si svela come indirizzata ad accedere alla sua sfera di comunicazioni e, pertanto, bisognosa dell’autorizzazione preventiva.

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