Al lavoro con il green pass o addio stipendio. Tamponi calmierati
Il costo dei tamponi sarà di 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni. Test gratis solo per chi è esentato dal vaccino. Senza green pass stop allo stipendio per tutti subito.
di Andrea Carli e Andrea Gagliardi
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I punti chiave
- Tutti i lavoratori coinvolti
- Senza green pass sospensione da lavoro stop stipendio
- Multe per lavoratori e datori di lavoro
- Tamponi a prezzo calmierato
- Green pass subito a guariti dopo la dose di vaccino
- Green pass bis: ok a validità 72 ore per tamponi molecolari
- Magistrati in tribunale solo con pass, esclusi avvocati
- Governo chiede a Camere di adeguarsi a obbligo Green Pass
- Su discoteche e aumento capienza eventi si decide 1 ottobre
- Green pass: 14 milioni di lavoratori già lo l’hanno
- Obbligo esteso in più tappe
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Via libera del Consiglio dei ministri all’unanimità al decreto legge green pass per tutti i lavoratori. Dal 15 ottobre scatterà l’obbligo del certificato verde per accedere a tutti i luoghi di lavoro,pubblici (interessato anche il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale) e privati (dagli uffici alle fabbriche, agli studi professionali). È quanto prevede il decreto legge (“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”), varato dal Consiglio dei ministri il 17 settembre e firmato il 21 settembre dal capo dello Stato. Quello per l’estensione dell’obbligo di Green pass in tutti i luoghi di lavoro è «un decreto per continuare ad aprire il Paese», ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario Draghi, a quanto si apprende da fonti governative.
Tutti i lavoratori coinvolti
L’obbligo di Green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori privati, dunque sono inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter). E per tutte le amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti, «ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale». Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o formativa, come per esempio gli stagisti) presso le pubbliche amministrazioni. Sono esclusi solo «i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».
Chi controlla
Sono i datori di lavoro ad essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Le modalità di verifica vanno definite entro metà ottobre. Nel privato si potrebbe utilizzare la app «VerifiCa19» già impiegata per treni e ristoranti mentre nel pubblico si potrebbe impiegare la app già sviluppata per le verifiche nelle scuole.
Senza green pass subito stop stipendio
Il dipendente, sia pubblico che privato, che risulta privo di Green pass è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata scatta lo stop allo stipendio. Nella versione finale del testo è stata eliminata la sospensione del rapporto di lavoro (a decorrere dal quinto giorno di assenza nel pubblico e subito nel privato).
In piccole imprese possibile sostituire il dipendente sospeso
Nelle imprese fino a 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021
