Tassa extraprofitti banche, come funziona. Mef: tetto per stabilità istituti
Approvata il 7 agosto 2023 dal Consiglio dei ministri. Cambiano le percentuali del calcolo della tassa
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Cambiano le percentuali di calcolo della tassa sugli extra-profitti delle banche nel 2023 rispetto alla bozza entrata in Consiglio dei ministri.
La norma, che ha fatto crollare i titoli in Borsa, prevede che «in dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e dell'impatto sociale derivante dall'aumento delle rate dei mutui è istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria», «a carico degli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
Il comunicato finale del Consiglio dei ministri di ieri, appena diffuso da Palazzo Chigi, spiega che l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra:
a. l'ammontare del margine d'interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento ( era più basso, del 3% nella bozza, ndr) il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
b. l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento (era del 6% nella bozza, ndr) il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

