Riscossione

Rottamazione quater delle cartelle: come fare la domanda per rientrare nel piano agevolato di pagamento

Agenzia delle Entrate Riscossione apre i canali per presentare la domanda di riammissione alla rottamazione quater delle cartelle. Scadenza del 30 aprile 2025

di Marco Mobili e Giovanni Parente

2' min read

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Parte la corsa per rientrare nella rottamazione quater delle cartelle. Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) insieme al partner tecnologico Sogei ha aperto i canali per presentare esclusivamente online la domanda di riammissione riservata ai contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024 dai piani di pagamento della definizione agevolata. Cinquanta giorni di tempo per inoltrare l’istanza telematica entro la scadenza del 30 aprile 2025, come previsto dalla legge di conversione del Milleproroghe. Insieme al form online la riscossione ha pubblicato anche una serie di faq: domande e risposte per orientare i contribuenti interessati a ritornare sul treno della rottamazione quater.

Come compilare la domanda

Come spiegano da agenzia delle Entrate Riscossione, nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali è possibile (in base a quanto previsto dalla legge) la riammissione, anche il numero di rate con le quali il contribuente effettuare il pagamento:

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  • in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025;

  • oppure fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento, però, prevede anche l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Le alternative per la presentazione

I contribuenti hanno a disposizione una duplice opzione per la presentazione della domanda:

  • tramite l’accesso in area riservata del sito di agenzia delle Entrate Riscossione utilizzando le credenziali Spid, Cie e Carta nazionale dei servizi, dopo di che va compilato il form e vanno selezionate le cartelle/avvisi da inserire nella domanda di riammissione direttamente dall’area riservata;
  • tramite l’accesso in area pubblica del sito di agenzia delle Entrate Riscossione, dopo di che bisogna compilare il form, indicare sia il numero della cartella/avviso sia il numero della «Comunicazione delle somme dovute» originaria e bisogna inoltre allegare la documentazione di riconoscimento specificando l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di riammissione.

La ricevuta della domanda

Chi ha presentato la domanda in area riservata riceverà, tramite e-mail, la «Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata».

Chi ha presentato la domanda in area pubblica:

  • riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore ma, una volta trascorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;

  • dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

Infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è completa e corretta, sarà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la «Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata». Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

La comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno

Come sottolineano le faq della riscossione, per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione che sarà presentatata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, agenzia delle entrate Riscossione (Ader) invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una nuova «Comunicazione delle somme dovute» con l’ammontare complessivo degli importi da corrispondere ai fini della Definizione agevolata, nonché il piano di pagamento delle rate.

Stop a nuovi pignoramenti e fermi amministrativi

La presentazione della domanda di riammissione comporta dei vantaggi immediati per i contribuenti. In seguito all’invio dell’istanza, agenzia delle Entrate Riscossione (Ader):

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

Resteranno, invece, in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda. Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti «definibili», non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della Pa e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).

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