25 novembre

La violenza di genere passa dalla rete

Nuovi reati difficili da individuare e denunciare: revenge porn, hate speech e stalking digitale

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Parlare di cyberviolenza, o violenza in rete, è ancora un territorio minato dalla paura di denunciare il proprio aggressore e dalla difficoltà di inquadrare dal punto di vista giuridico i reati ad essi associati. Ci sono casi in cui hate speech, revenge porn e stalking digitale non vengono considerati sufficientemente gravi per essere oggetto di denuncia. Peggio ancora se consideriamo che molte persone, nella maggior parte adolescenti, non sanno quale atto di violenza digitale può essere considerato reato e quindi punibile per legge.

La comprensione della cyberviolenza come reato

La caratteristica principale che lega gli hate speech (o discorsi d’odio) al revenge porn (condivisione non consensuale di materiale intimo), è principalmente la permanenza nel tempo. I discorsi d’odio e le foto/video resi pubblici o virali, ledono spesso in maniera irreversibile la reputazione online della vittima, con conseguenti danni d’immagine e sociali (inclusi contesti lavorativi e scolastici). Un video intimo nelle mani di un soggetto estraneo è una mina vagante dal punto di vista dell’analisi forense, e un discorso d’odio che accende le folle virtuali porta con sé pregiudizi o crimini di cui è impossibile prevedere le conseguenze.

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In realtà il revenge porn, probabilmente per la sua accezione più virale e pubblica, viene associato molto di più al concetto di reato proprio perché porta con sé letteralmente la sovrastruttura della “vendetta” (revenge), e quindi di un colpevole da punire. Lo stalking, utilizzato anche nel linguaggio comune con un’accezione ironica come “scusa per lo stalking”, rischia invece di subire un processo di normalizzazione sociale dove violare lo spazio emotivo e fisico di una persona con atti persecutori diventerebbe un comportamento “strano”, o “passeggero”. Dal punto di vista normativo, sia revenge porn che stalking sono stati riconosciuti come reato nel 2009 grazie all’art 612 ter del Codice penale italiano.

Revenge Porn: un reato online che non è solo vendetta

Forse tutti sappiamo cos’è il revenge porn senza conoscerne l’etichetta anglosassone, almeno una volta nella vita abbiamo sentito parlare di foto o video intime che girano nel web senza il consenso nel soggetto protagonista. Al revenge porn, ancora prima della sua definizione semantica, viene associato il porno come “contenuto amatoriale” di un ex compagno. Questa vendetta porno si traduce in realtà come condivisione non consensuale di materiale intimo e include contenuti foto (non solo video) anche scattate in luoghi pubblici sotto le gonne e verso parti intime, materiale pedopornografico, materiale proveniente da telecamere di sicurezza e materiale soggetto a fotomontaggi (deep porn). La grande offerta di materiale corrisponde alla grande domanda principalmente attiva sui canali Telegram dove vengono aperti e chiusi gruppi di partecipanti che si scambiano foto non consensuali. Inoltre, alla diffusione di contenuti può essere associato il Doxxing, ovvero la condivisione di dati personali della vittima, avvalorando la gravità del reato.

1 vittima su 3 non sa che il revenge porn è reato

L’osservatorio permanente di Permesso Negato (associazione no-profit specializzata nel supporto alle vittime di pornografia non consensuale (Ncp) e di altre forme di violenza online) si è avvalsa del supporto di The Fool, ente specializzato nella reputazione digitale, per analizzare lo stato del revenge porn e del percepito degli italiani sul tema: il 4% degli italiani è stato vittima di Revenge Porn e quasi il 9% conosce una vittima; meno della metà dei soggetti coinvolti “conosce bene” il revenge porn (42%); 4,1% del campione è stato vittima di revenge porn con un’età media di 27 anni a maggioranza femminile. 1 vittima su 3 ritiene che il revenge porn non sia reato in Italia, dal report “Curiosamente è proprio tra le vittime di pornografia non consensuale che troviamo la quota maggiore (35%) di chi pensa che il fenomeno non costituisca un reato in Italia ma solo in altri paesi occidentali, con ciò alimentando la percentuale di soggetti che pur essendo vittime non sporgono denuncia querela e infatti solo il 50% delle vittime intervistate dichiara di aver denunciato il fatto alle autorità”.

Una donna vittima di revenge porn può essere vittima a sua volta di victim blaming: la colpa viene spostata dall’aggressore alla vittima, che ha acconsentito ad avere atteggiamenti intimi e ha magari partecipato alla relazione facendo ad esempio sexting. La frase comune è “se l’è cercata”, ma questo banalizza di gran lunga due fattori chiave: la propria identità e libertà sessuale; la necessità di un’educazione alla sessualità che insegni al valore della propria immagine e ai pericoli della rete. Certamente il sexting non è reato, e colpevolizzare una vittima di revenge porn può essere molto pericoloso per la sua salute mentale.

Dal victim blaming all’Hate Speech: l’odio sui social che colpisce le donne

Commenti e insulti offensivi verso le donne sui social possono trasformarsi in veri e propri discorsi d’odio, chiamati anche generalmente hate speech. Analizzandone la fenomenologia è possibile ricondurli a reati più o meno gravi, pure se in Italia non esiste una definizione completa giuridica dei crimini d’odio. Le donne risultano le vittime più colpite nella rete secondo l’ultima Mappa di Vox (2022, Osservatorio Italiano dei Diritti), che attraverso una rilevazione dei tweet evidenzia da qualche anno la relazione tra commenti d’odio di genere in concomitanza con le cronache dei femminicidi.

Hate crimes e cyberviolenza. I discorsi d’odio online vengono continuamente alimentati dalla democrazia dei social che difficilmente filtra in maniera autonoma un tipo di linguaggio o foto/video, mettendo però a disposizione la possibilità di segnalare il contenuto che contiene “Discorsi e simboli che incitano all’odio”, come nel caso di Instagram. Gli hate speech includono fattori personali, di genere o politici, presi di mira da un singolo o da una collettività guidata da un sentimento d’odio comune.

Cos’è un crimine d’odio? Secondo l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) “il crimine d’odio è un reato, commesso contro un individuo e/o beni ad esso associati, motivato da un pregiudizio che l’autore nutre nei confronti della vittima, in ragione di una “caratteristica protetta” di quest’ultima. Il crimine d’odio è caratterizzato da un fatto previsto dalla legge penale come reato e da una motivazione di pregiudizio in ragione della quale l’aggressore sceglie la propria “vittima”. Sul piano giuridico, un crimine d’odio viene associato ad una norma penale che fa leva sull’aspetto discriminatorio del gesto violento e vi ricollega un aggravio di pena.

Sia sul piano culturale che giuridico è più corretto parlare di violenza digitale, o cyberviolenza: il discorso si stratifica poiché l’atto di violenza sul piano digitale implica l’attuazione delle norme che regolano la sicurezza informatica e la privacy in rete.

Stalking digitale: riconoscere quando denunciare le molestie sui social

La storia dello stalking viaggia tra online e offline senza particolari preferenze: l’insieme degli atti persecutori che definisce lo stalking comprendono allo stesso modo molestie online o condotte fisiche abusanti. Distinguiamo però lo stalking dal cyberstalking per motivi puramente sociali, poiché tutto l’insieme degli atti persecutori è riconducibile a reato. Gli atti di cui parliamo diventano sempre più complessi a causa delle possibilità che il web offre: social media, hacking, cracking, stalkerware o le app di messaggistica istantanea.

Lo stalking come reato: gli atti persecutori e gli strumenti informatici

La legislazione e la giurisprudenza hanno l’arduo compito di rimanere al passo con tutte le possibilità che un molestatore ha oggi di praticare stalking online. L’art. 612-bis c.p., introdotto dal legislatore nel 2009, punisce il reato di atti persecutori, o come lo definiamo generalmente, stalking “quando taluno pone in essere una condotta reiteratamente molesta o vessatoria ai danni della vittima”.

Fare stalking attraverso strumenti informatici o telematici è motivo di reato aggravato, mentre nel caso del coinvolgimento di un terzo soggetto per perseguitare la vittima, la Cassazione con sentenza 26456/2022 ha elaborato la fattispecie criminosa di “stalking indiretto” che include l’invio di messaggi ad amici, parenti o conoscenti della vittima.

Secondo la rilevazione dell’Eurispes (2022) il 7,4% degli italiani dai 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking; per 1 caso su 5 il molestatore è l’ex partner; gli atteggiamenti persecutori maggiormente diffusi risultano essere le telefonate e i messaggi ripetuti (60,4%) e gli appostamenti/pedinamenti (45,1%). Si evidenzia inoltre la diffusione sempre maggiore di reati informatici come il furto d’identità e l’inganno da falsa identità. Nel report viene comunicato che la maggior parte della app per praticare cyberstalking è stata bandita da Google Play e Apple Store.

Se pensi di essere vittima di cyberviolenza rivolgiti alla Polizia Postal o chiama il 1522. Puoi farlo anche in anonimato e senza l’obbligo di sporgere denuncia. In alternativa, contatta un centro antiviolenza per ricevere assistenza e consigli su come muoverti, difenderti e tutelarti.


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