La Cassazione riconosce la responsabilità dello Stato per i danni alle barche sequestrate per immigrazione clandestina
La Cassazione ha accolto il ricorso di due pescatori tunisini che chiedevano il risarcimento per i danni subiti dalle loro imbarcazioni sequestrate durante un procedimento per immigrazione clandestina. La sentenza sottolinea la responsabilità dello Stato per l’incuria nella custodia dei beni sequestrati
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Lo Stato paga per i danni provocati alle imbarcazioni sequestrate nell’ambito di un procedimento per immigrazione clandestina. La Cassazione accoglie il ricorso di due pescatori tunisini - uno dei quali rinviato a giudizio, condannato in primo grado e definitivamente assolto in appello - che chiedevano il risarcimento per il saccheggio subìto dal loro motopeschereccio - il cui restauro era costato 132mila euro - e il furto di tre imbarcazioni di appoggio, complete delle attrezzature per la pesca, durante il fermo nei porti di Lampedusa e Licata. La Suprema corte ricorda ai ministeri Giustizia, Difesa e Trasporti, la responsabilità dello Stato per l’incuria nella custodia dei beni sequestrati.
L’incuria
Una diligenza che, nel caso esaminato, era mancata. Dopo l’assoluzione definitiva del pescatore, processato con l’accusa di immigrazione clandestina, lo Stato italiano aveva restituito le imbarcazioni sequestrate. O almeno aveva reso quello che restava. «Era infatti accaduto che le barche di appoggio (di circa 7 metri) erano state rubate ed il motopeschereccio saccheggiato: molte sue componenti mancavano, compresi i pezzi dei motori. Inoltre - si legge nella sentenza - lo scafo presentava danni gravi causati da incuria nella custodia”.
I due cittadini tunisini hanno dunque agito nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero degli Interni, del ministero della Giustizia e del ministero della Difesa, per chiedere i danni. Era allora scattato una sorta di “scaricabarile”. «I convenuti si sono costituiti e hanno negato la loro legittimazione attiva e comunque la loro responsabilità diretta. L’azione è stata dunque estesa al Ministero delle Infrastrutture - scrivono i giudici - in quanto, nel difendersi, le convenute avevano eccepito che la custodia era stata affidata da altro Ministero a un soggetto privato, ed era emerso che tale soggetto privato era stato incaricato della custodia dalla Capitaneria di Porto, organismo, per l’appunto, dipendente dal Ministero infrastrutture e Trasporti».
L’equivoco nei gradi di merito
La domanda era comunque caduta nel vuoto. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano infatti “equivocato” sul motivo dell’azione giudiziaria, ad avviso dei giudici di merito, infatti, i ricorrenti avevano agito per essere risarciti per l’ingiusta accusa di immigrazione clandestina. La strada da seguire era dunque un ricorso in base alla legge sulla responsabilità dei magistrati.
La Cassazione rimette la cose a posto e sgombra il campo dalla confusione fatta tra il motivo della domanda, e dunque il suo titolo giuridico, e la causa storico-fattuale del danno. Due cose distinte e oggetto di elementare differenza - sottolineano gli ermellini - i ricorrenti hanno, infatti, raccontato la vicenda che ha dato inizio all’ingiusto processo solo per indicare l’origine storica degli avvenimenti. «Ma la causa petendi - scrive la Cassazione - è un’altra cosa, ed era di evidente chiarezza e comprensione: stava nel difetto di custodia del bene sequestrato».

