Medici: in scadenza il contributo del 4%, quando scattano il tetto e le rate
Il termine annuale del versamento è il 31 marzo e spetta materialmente alla struttura che lo trattiene dal compenso del professionista
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I punti chiave
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Per garantire una proporzionalità tra la contribuzione e il reddito percepito dal medico specialista, che svolge la propria attività in strutture sanitarie in convenzione con il Ssn, l’Enpam ha introdotto un correttivo (il cosiddetto “tetto”) per limitare l’importo del contributo del previsto 4%, commisurandolo ad una percentuale massima del compenso professionale ricevuto per l’attività svolta.
La possibilità di scelta del contributo
I medici e gli odontoiatri possono chiedere annualmente di limitare il pagamento del contributo in modo che l’importo non superi un decimo del compenso ricevuto dalla struttura oppure un ventesimo del compenso nel caso di pensionati. Il contributo del 4%, è stato introdotto a dal 1° gennaio 2023. La finalità è di adeguare le pensioni dei professionisti, contribuendo a portare in positivo la gestione previdenziale Enpam degli Specialisti esterni. Il tetto alla contribuzione andava chiesto entro il 20 novembre 2024. Se il professionista non ha scelto il tetto, il contributo del 4 % da calcolare è rimasto nella misura originaria del fatturato dell’azienda relativa alla prestazione specialistica prestata.
I vantaggi del contributo previdenziale all’Enpam
Oltre a far maturare una pensione più alta, il versamento dei contributi alla gestione degli Specialisti esterni consente di pagare la Quota B, relativa ai contributi della libera professione con l’aliquota ridotta del 9,75 % invece di quella intera del 19,50 % . Il contributo è, poi, interamente deducibile dal reddito imponibile.
Contenzioso risolto dalla Cassazione
Alcune strutture accreditate, hanno cercato di impedire il progetto previdenziale ricorrendo ai Tar. Ma, con un’ordinanza delle Sezioni unite civili (numero 2048/2025 del 29 gennaio 2025), la Corte di Cassazione ha stabilito che la competenza a decidere non spetta al Tar ma al giudice civile. La questione è stata cioè definitivamente rimessa ai Tribunali ordinari, che a Roma, Milano, Catania, Brescia e Torino si erano già espressi con sentenze, tutte favorevoli all’ Enpam.
Il termine annuale del versamento è il 31 marzo e spetta materialmente alla struttura, che lo trattiene dal compenso del professionista. E’ stata prevista una facilitazione consistente nella possibilità di versare a rate, senza sanzioni, il contributo del fatturato relativo al 2024 e al 2023. Per aderire alle condizioni agevolate ( adesione entro il 21 marzo 2025 ) le strutture interessate dovranno dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi in corso e impegnarsi a non aprirne di nuovi. Se non accetteranno dovranno pagare in unica soluzione.

