Cassazione

No all’aggravante del lucro per lo scafista che tiene la bussola

Se lo scopo è solo quello di assicurarsi la partecipazione al viaggio verso l’Italia non può essere contestato il fine del profitto che è degli organizzatori

di Patrizia Maciocchi

Aggiungi Il Sole 24 Ore
ai preferiti su Google
(AP)

2' min read

2' min read

Nessuna aggravante dello scopo di lucro per lo scafista, disposto a tenere la bussola solo per assicurarsi il viaggio verso l’Italia. La Cassazione - pur confermando il concorso nel reato di ingresso illegale di 132 cittadini stranieri di varie nazionalità, tra cui donne e bambini - ha accolto il ricorso dell’imputato in merito all’aggravante di aver agito per un profitto personale, visto che gli immigrati avevano pagato per partire. Somme che erano però finite nelle tasche degli organizzatori libici. L’imputato aveva trasportato il suo carico umano, da una spiaggia libica, con dei gommoni in mare aperto, fino a caricarli su un’imbarcazione poi soccorsa dalla nave Dignity 1 diretta a Pozzallo. La Suprema corte, conferma il favoreggiamento all’immigrazione clandestina, in assenza della prova della costrizione subìta e del rischio per la propria incolumità come per quella dei passeggeri, affermata dalla difesa dell’imputato, nel caso si fosse rifiutato di collaborare. Per i giudici, infatti, il consenso a leggere la bussola era stato dato non sotto minaccia ma «per il solo timore di essere rimandato indietro». Vista la conoscenza dell’inglese e la capacità di tenere la rotta gli organizzatori avrebbero, infatti, probabilmente negato all’imputato un posto a bordo nel caso avesse rifiutato di collaborare.

Escluso anche il profitto indiretto

Quanto allo stato di pericolo corso dai migranti, non volontariamente causato né evitabile, era successivo «alla scelta di assumere la titolarità dell’uso della bussola». Per questo era da escludere lo stato di necessità, nel favorire l’azione illegale. Ma a trarre profitto dal reato erano stati gli organizzatori libici che avevano intascato il denaro. C’è dunque una contraddizione nella decisione della Corte d’Appello che - pur chiarendo che all’imputato sarebbe stato negato un posto a bordo, senza la disponibilità a reggere la bussola - gli avevano contestato l’aggravante dello scopo di lucro. Un errore di diritto perché l’aggravante non è applicabile a chi, pur consapevole del guadagno altrui, concorre nel reato, ma non agisce per lo stesso fine. Né è convincente la scelta del profitto indiretto, visto che anche il ricorrente aveva dovuto pagare per la traversata, al pari degli altri stipati sul barcone della “speranza”.

Loading...
Copyright reserved ©

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti