Primo via libera

Ok del Senato al Ddl sull’intelligenza artificiale. Dal copyright al fascicolo sanitario, ecco le novità

Vengono definiti i principi generali della disciplina posta dal disegno di legge. Tra questi, il preservamento dei diritti fondamentali, delle libertà, dello svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica

Prima via libera del Senato al ddl recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

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Prima via libera del Senato al ddl recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale. I sì sono stati 85, 42 i no, nessun astenuto. Il provvedimento, collegato alla manovra, va ora all’esame della Camera. Ecco, in sintesi, le misure principali.

I principi generali

Vengono definiti i principi generali della disciplina posta dal disegno di legge. Tra questi, il preservamento dei diritti fondamentali, delle libertà, dello svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica.

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Sicurezza e difesa nazionale

Sono escluse dall’ambito applicativo delle nuove regole le attività connesse ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, se condotte a fini di sicurezza nazionale, di cybersicurezza, di difesa nazionale. Si tratta, ad esempio, delle attività promosse dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). A fronte dell’esclusione dall’ambito applicativo della disciplina, rimane fermo l’obbligo del rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione nonché dello svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica.

Sgravi per i ricercatori che scelgono l’Italia

Nel testo finale c’è in tutto un miliardo, gestito da Sgr Cdp Venture Capital. Vengono estese a ricercatori attivi nell’ambito delle tecnologie di Ia le agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati e previsti 600mila euro per i progetti per i servizi forniti dal ministero degli Affari esteri a cittadini e imprese.

Server sul territorio nazionale

I sistemi di intelligenza artificiale destinati ad uso pubblico devono essere installati su server che sorgono nel territorio nazionale, in modo tale da garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini. È fatta eccezione per i sistemi di intelligenza artificiale che siano impiegati all’estero nell’ambito di operazioni militari.

Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale

Viene regolata la tutela del diritto d’autore con riguardo alle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Anche le opere create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d’autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell’autore. Viene inoltre consentita la riproduzione e l’estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, effettuata tramite l’utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi.

Uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario

Per quanto riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, viene chiarito che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali. È previsto il divieto di condizionare l’accesso alle prestazioni sanitarie a criteri discriminatori, tramite l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale. Viene inoltre ricordato che i sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito sanitario hanno la funzione di sostenere i processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che deve sempre essere rimessa agli esercenti la professione medica. Non solo: l’interessato ha diritto di essere informato sull’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale. Infine, i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati, nell’ottica di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.

Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico

Viene modificato il decreto legge 179 del 2012, il cui articolo 12 detta disposizioni riguardanti il Fascicolo sanitario elettronico, i sistemi di sorveglianza del settore sanitario e il governo della sanità digitale. In particolare, viene aggiunto il nuovo articolo 12-bis in tema di intelligenza artificiale nel settore sanitario per garantire strumenti e tecnologie avanzate in campo sanitario. Le soluzioni di intelligenza artificiale devono essere disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e cybersicurezza, sentita la Conferenza Permanente Stato-Regioni. Ciò al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario.

Ricerca e sperimentazione scientifica

I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell’utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico. Per quanto riguarda il trattamento dati personali per finalità di ricerca e sperimentazione, viene rimesso a un decreto del Ministro della salute da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, la disciplina del trattamento dei dati personali, anche particolari.

Uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro

Il provvedime to disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno del mondo del lavoro. In particolare, la norma esamina gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l’impiego della nuova tecnologia - quali il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, l’incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone – prevedendo, allo stesso tempo, il rispetto della dignità umana, la riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti inviolabili dei prestatori, in conformità a quanto prescritto dal diritto europeo. È chiarito che il ricorso a sistemi di IA non può ledere i diritti inviolabili della dignità umana e della riservatezza dei dati personali. A tal riguardo l’impiego della nuova tecnologia deve possedere i caratteri della sicurezza, dell’affidabilità e della trasparenza. Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, al fine di contenere i rischi derivanti dall’impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici.

Professioni intellettuali

Viene limitata alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l’eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti.

Pubblica amministrazione

Per quanto riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, viene chiarito che agli interessati va assicurata la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale, inoltre, deve essere in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale. Ed è tenuto al rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative, volte a garantire un utilizzo dell’intelligenza artificiale “responsabile” e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori .

Attività giudiziaria

Per quanto riguarda l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, in caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sono sempre riservate al magistrato le decisioni che riguardano l’interpretazione e l’applicazione della legge; la valutazione dei fatti e delle prove; l’adozione dei provvedimenti. Per quo tipo di decisioni, che costituiscono il nucleo fondamentale e più sensibile nell’esercizio della giurisdizione, viene esclusa pertanto qualsiasi possibilità di fare ricorso all’intelligenza artificiale. L’autorizzazione alla sperimentazione e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari è concessa dal Ministero della giustizia, che provvede sentite le autorità nazionali cui sono demandate le attività di controllo e sorveglianza (l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza).

Cybersicurezza nazionale

In materia di cybersicurezza, vengono attribuite ulteriori funzioni all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di intelligenza artificiale.

Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale

Viene definita la governance italiana sull’intelligenza artificiale, dettando disposizioni in materia di Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale. La Strategia deve essere approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD). La Strategia nazionale deve mirare a favorire la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all’adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordinare l’attività della pubblica amministrazione in materia, promuovere la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale, indirizzare le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell’intelligenza artificiale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha l compito di coordinare e monitorare l’attuazione della strategia. Nello svolgimento di tale incarico il Dipartimento si avvale dell’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa, per gli aspetti di competenza, con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Dipartimento, in sede di attuazione della strategia, è tenuto altresì a sentire la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS in qualità di autorità di vigilanza del mercato. «L’approvazione in Senato del Ddl AI conferma la visione chiara e pragmatica del Governo sull’intelligenza artificiale - sottolinea il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale Alessio Butti -. Abbiamo costruito una governance solida con il ruolo centrale di AGID e ACN, stanziato un miliardo di euro per rafforzare il nostro ecosistema AI e garantito la tutela dei dati dei cittadini. L’Italia si afferma come punto di riferimento non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, dopo aver guidato la definizione dell’AI Act europeo e la stesura delle linee guida globali del G7.»

Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e calcolo quantistico

Via libera a investimenti sotto forma di equity e quasi equity – fino a un miliardo di euro nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazioni. Gli investimenti sono effettuati avvalendosi di Cdp Venture Capital Sgr spa. Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) è il soggetto investitore. Per la misura, vengono utilizzate le risorse del Fondo di sostegno al venture capital istituito dalla legge di bilancio 2019.

 

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