Corte costituzionale

Quattro ore d’aria anche per i detenuti al 41 bis

È ingiustificato il limite a due ore del regime speciale

di Giovanni Negri

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Anche i detenuti al regime carcerario più severo, il 41 bis, hanno diritto a quattro ore d’aria al giorno. Questa la conseguenza immediata della sentenza della Corte costituzionale n. 30, scritta da Stefano Petitti, e depositata ieri. La pronuncia ha dichiarato l’illegittimità del limite a sole due ore e attratto nella disciplina ordinaria anche i detenuti soggetti al regime più restrittivo.

Limite di due ore che torna però applicabile se il detenuto al 41 bis è soggetto alla misura della sorveglianza particolare per ragioni di ordine disciplinare.

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Cruciale ovviamente il nodo della sicurezza e dell’impermeabilità del 41 bis a infiltrazioni esterne. La Consulta sul punto sottolinea come la permanenza all’aperto nel regime speciale non è paragonabile a quella del regime detentivo ordinario, quanto a modalità concrete di svolgimento. Nell’ordinamento penitenziario ordinario infatti il detenuto comune fruisce delle ore d’aria in gruppi indistinti, «cosicché lasocialità che si sviluppa all’aperto è piena, tanto da potersi accompagnare – come prevede la stessa norma – ad esercizi fisici».

Viceversa, quella che si esprime nelle ore d’aria del regime speciale è una «socialità delimitata», fruita dal detenuto in un gruppo di persone molto ristretto (non più di quattro, e quindi anche tre o due), opportunamente selezionato dall’amministrazione penitenziaria. Rigidi e mirati, i criteri di formazione e di eventuale modificazione dei gruppi garantiscono che, nel regime 41 bis, sia al chiuso, sia all’aperto, siano ridotte al minimo le occasioni di contatti illeciti.

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Il divieto di stare all’aperto oltre la seconda ora, osserva la sentenza, mentre comprime, in misura molto superiore al regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza, alla quale viceversa provvede, e deve provvedere, l’accurata selezione del gruppo di socialità, insieme all’adozione di misure che escludano la possibilità di contatti tra diversi gruppi di socialità.

E allora, il divieto di superare le due ore (contestato dall’ordinanza di rinvio alla Corte da parte del tribunale di sorveglianza di Sassari) determina un improprio «surplus di punizione» violando sia il principio di ragionevolezza, articolo 3 della Costituzione, sia il principio rieducativo alla base della pena, articolo 27.

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Peraltro, conclude la Corte, l’ampliamento delle ore d’aria contribuisce, ricorda la Consulta, a delineare una condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche nella percezione dei detenuti, può essere ritenuta più aderente al senso di umanità, in sintonia con le specifiche raccomandazioni espresse sul punto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Cpt).


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