Gli esempi sul divieto di cumulo tra pensione e reddito
La pensione quota 100 non si può cumulare con i redditi da lavoro dipendente e o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5mila euro lordi annui. Il divieto si applica fino al periodo di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
Esempio 1
Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra) e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019.
Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l’assicurato maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.
Esempio 2
Assicurato con 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra) e 6 mesi di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia presso la gestione interessata al cumulo che prevede il requisito anagrafico meno elevato (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo).
Esempio 3
Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e 8 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 67° anno di età – requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Separata) - non avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia in nessuna delle medesime gestioni.
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Le regole per la pensione anticipata della legge Fornero
Alla pensione anticipata è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un'anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito.
Esempio 1
Il lavoratore che matura il requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 gennaio 2019 consegue il diritto alla decorrenza della pensione dal 1° aprile 2019.
Le persone che maturano il requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi tre mesi dalla maturazione del requisito (c.d. finestra), secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.
Esempio 2
Il lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che matura il requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla pensione a carico del fondo dal 1° giugno 2019. Il lavoratore iscritto alla cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato ( Ctps) che matura il requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla pensione a carico della predetta gestione dal 21 maggio 2019.
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Alla pensione anticipata «opzione donna» è possibile accedere al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica non inferiore a 58 anni, se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni, se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome dalla maturazione dei requisiti.
Alla pensione anticipata per i lavoratori precoci è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un'anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto all’assegno dopo tre mesi.