Codice della strada

Sconto per chi parcheggia in sosta vietata a lungo. Ecco come funziona

Non si può essere multati più di quattro volte per la stessa infrazione. Ma bisogna fare molta attenzione quando si paga

IMAGOECONOMICA

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Un limite massimo alle sanzioni per chi lascia un veicolo in sosta vietataper un tempo non breve. Lo hanno introdotto dal 14 dicembre 2024 le ultime, corpose modifiche apportate al Codice della strada dalla legge 177/2024. Ma il limite è diverso e più incisivo rispetto a quello riportato erroneamente da molti sui media, scambiando per novità assoluta un mero chiarimento. Inoltre, come spesso accade, la novità comporta complicazioni, sia per le forze di polizia sia per chi viene sanzionato.

Il chiarimento

Infatti, l’attenzione è stata portata soprattutto sulla sosta vietata protratta per oltre 24 ore. La nuova norma, in realtà, è una mera conferma di quanto già disponeva, fino al 13 dicembre 2024, il testo previgente dell’articolo 7, comma 15 del Codice: in pratica, si applica la sanzione da 26 a 102 euro per ciascun periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione. La legge 177/2024 ha solo riscritto la norma in modo più chiaro.

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La vera novità

A differenza di prima dell’entrata in vigore della legge 177, non si potrà sanzionare il veicolo oltre quattro volte dall’inizio della violazione alla disciplina della sosta. Infatti, il nuovo testo dell’articolo 7 del Codice contiene esattamente questa novità: un tetto di 102 euro alla sanzione per divieto di sosta, sia in caso di un’infrazione che si prolunga oltre un’intera giornata sia in caso di violazione alla sosta oraria.

Tutto ciò vale sia che si tratti di posteggio a titolo gratuito, sia che, viceversa, si debba corrispondere una tariffa.

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Gli esempi

Cosicché, il meccanismo del quadruplo della sanzione, nel suo limite massimo, si applicherà anche al caso di sosta oraria: in pratica, ponendo ad esempio il caso più frequente della sosta gratuita consentita per una sola ora, allo scadere della stessa si applicherà una sanzione pari a 26 euro; allo scadere della seconda ora, la sanzione diverrà di 54 euro; allo scadere della terza si arriverà a 80 euro, fino al massimo di 106 euro, allo scadere della quarta ora.

Nel caso invece di sosta tariffata, le cose si complicano. In questo ambito, la situazione normativamente più semplice, cioè quella del mancato pagamento della tariffa, è punita con la sanzione da 42 a 173 euro, oltre a una maggiorazione pari al costo del parcheggio del veicolo per un intero giorno di calendario. Viceversa, laddove la violazione consistesse in un pagamento insufficiente (quando si paga fino a una certa ora e si torna a riprendere il veicolo dopo quell’ora), si apre un calcolo forse non semplicissimo: qualora il superamento fosse avvenuto entro il limite del 10%, non si applicherà alcuna sanzione; se il superamento fosse superiore al 10%, ma inferiore al 50% del periodo di tariffa corrisposta, si applicherà una sanzione ridotta del 50%, mentre in caso di superamento del 50% la sanzione verrà applicata nella sua interezza.

Inoltre, nei casi di applicazione della sanzione, intera o ridotta, la stessa sarà maggiorata di un importo corrispondente all’intero giorno di calendario relativo all’accertamento della violazione.

Le complicazioni

Qualche obiezione al meccanismo proposto dalla nuova normativa è facilmente ipotizzabile: oltre alla complicazione applicativa (non sempre l’agente di passaggio sa con certezza da quanto tempo il mezzo è in divieto e quante volte è stato sanzionato), è facile rilevare che la tariffa non può essere considerata una sanzione. Quindi, in fase di riscossione coattiva, dovrà seguire un meccanismo diverso: per esempio non sarà possibile applicare la maggiorazione, pari al 10% semestrale, prevista per le sanzioni amministrative dalla legge 689/1981.

Parlando invece di una fase precedente, e cioè del pagamento diretto del verbale, l’interessato dovrà fare molta attenzione, se dovesse avvalersi della riduzione del 30%, prevista per chi paga entro cinque giorni: l’abbattimento percentuale potrà essere effettuato solo sulla somma inerente alla sanzione e non sulla tariffa del parcheggio.

Altrettanto problematico appare il caso del pagamento in difetto, magari per un banale errore di calcolo. Le possibilità che si presentano sono due: imputare la somma non pagata alla sanzione, e quindi procedere coattivamente secondo quanto previsto dal Codice della strada (soluzione più probabile, anche in tema di imputazione del pagamento), oppure richiedere all’interessato di integrare il dovuto, considerando il debito residuo a titolo di tariffa del parcheggio.

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