Pensioni quota 100: stretta dell’Inps sulla possibilità di lavorare
La norma fa riferimento alla decorrenza della pensione e non all'intero anno. Le indicazioni dell'istituto divergono da quelle fornite per l'Ape sociale
di Antonello Orlando
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Con la circolare 117/2019 Inps ha fornito ulteriori indicazioni in riferimento al tipo di redditi non cumulabili con la pensione in quota 100. Nella prima circolare sull’argomento (la 11/2019 diramata nel giorno di entrata in vigore della norma), l’Istituto ha genericamente ribadito un’allargata incumulabilità con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, mentre la norma (articolo 14, comma 3, del decreto legge 4/2019) fa esplicito riferimento a sole 3 categorie reddituali del Tuir: incumulabilità piena coi redditi di lavoro dipendente e autonomo, parziale (solo oltre 5.000 euro annui) coi redditi da lavoro autonomo occasionale.
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Per questi ultimi Inps sembra adottare una lettura molto restrittiva, andando ben oltre il dato letterale della norma. Infatti i 5.000 euro lordi annui compatibili con l’assegno previdenziale vanno computati per l’intero anno d’imposta in cui è erogata la pensione, sebbene l’articolo 4, comma 3, del Dl 4/2019 disponga l’efficacia del divieto di cumulo «a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione».
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Il precedente diverso
