Dal 2017, grazie al cumulo contributivo gratuito modificato dalla legge 232/2016, i 20 anni possono essere raggiunti considerando anche carriere frammentarie con contributi sparsi in tutte le gestioni Inps o anche presso Casse privatizzate per iscritti ad albo professionale. Rientrano poi nel computo dei 20 anni richiesti anche i contributi, cronologicamente non sovrapposti, accantonati in un altro Paese membro dell’Unione europea o anche extra Ue, purché legato all’Italia da una convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale (come gli Usa o la Turchia).
IL CONFRONTO
Anno di maturazione dei requisiti per il pensionamento con quota 100,
il trattamento di vecchiaia o quello anticipato in base a diverse ipotesi di anni
di età e contributi maturati a gennaio 2019 da un lavoratore (Note: * Ipotesi teorica perché nei fatti non vi accede in quanto i requisiti per quota 100 vanno maturati entro il 2021)
Deve poi essere tenuto in considerazione che i lavoratori che non hanno contributi prima del 1996 per potere andare in pensione a 67 anni, oltre i 20 anni di contributi, devono anche avere un valore dell’assegno lordo mensile pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (per il 2019 pari a 458 euro).
Accanto a questa pensione “ordinaria” di vecchiaia, la legge Fornero ha previsto anche una forma alternativa che richiede un requisito anagrafico più alto e sottoposto anch’esso a speranza di vita (inizialmente previsto a 70 anni e pari a 71 anni dal 2019 al 2020), ma una dote contributiva minore. Per tale forma di pensionamento di vecchiaia sono infatti richiesti solo cinque anni di contribuzione effettiva (escludendo quindi quella da figurativa da disoccupazione o malattia) senza alcun importo-soglia del trattamento pensionistico maturato.
I REQUISITI NECESSARI
Età e contributi minimi in anni richiesti per accedere alle principali tipologie di pensionamento nel 2019 (Note: * entro il 2018)
Questa particolare modalità di pensionamento di vecchiaia è tuttavia riservata ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre solo a partire dal 1° gennaio 1996 nella gestione di riferimento. Qualora l’assicurato vanti anche solo un contributo settimanale anteriormente a tale data, non potrà quindi accedere alla pensione di vecchiaia a contributi “ridotti”, a meno che non percorra la strada del computo in gestione separata.
La legge di bilancio del 2018 ha inoltre previsto che, per chi svolge attività gravose o quelle usuranti, la pensione di vecchiaia non registri l’adeguamento a speranza di vita di cinque mesi nel biennio 2019-2020, rimanendo così accessibile al compimento dell’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi. L’anzianità contributiva, in questo caso, sale però a 30 anni di versamenti e si accompagna all’ulteriore requisito di avere svolto per almeno sette anni negli ultimi 10 una o più delle 15 attività gravose codificate dal decreto del ministero del Lavoro del 5 febbraio 2018 o rientrare nelle precedenti condizioni previste dal decreto legislativo 67/2011.