Partiamo da opzione donna: in base alle ultime bozze, viene prorogata per altri 12 mesi per mandare in pensione con 35 anni di contributi le lavoratrici di 58 anni (59 se autonome).
In questo caso, ricalcolando l’assegno con il metodo contributivo, si garantisce un pensionamento prima dei 60 anni, soglia raggiunta anche da “quota 100” nei casi particolari in cui l’azienda decida di finanziare il ritiro fino a tre anni prima ai propri dipendenti con 59 anni e 35 di contributi ”coprendo” lo scivolo con i fondi bilaterali oggi utilizzati per la formazione a patto che a ogni uscita corrisponda una nuova assunzione. Chi sceglie opzione donna deve comunque aver ben presente che l’assegno sarà ricalcolato per intero con il metodo contributivo, che porta a un “taglio” fino al 40% per le lavoratrici che abbiano maturato contributi con i sistemi retributivo e misto (meno penalizzanti).
Appena un anno dopo, a 63 con 20 di contributi si potrà lasciare il lavoro con l’Ape volontario, strumento di cui si sono perse le tracce ma che continuerà a funzionare per tutto il 2019: un prestito bancario agevolato fino a 43 mesi e rimborsabile nel primo ventennio di pensionamento. Non avendo oneri per lo Stato potrebbe essere confermato in via strutturale con la prossima legge di Bilancio e tornare utile , nella versione aziendale, per la gestione di turnover generazionali per i quali “quota 100” potrebbe non bastare. Anche il parente più stretto, l’Ape sociale, dovrebbe essere prorogato come opzione donna dal decreto sul tavolo del Governo: ci dovrebbe essere un altro anno a disposizione per uscite flessibili a 63 anni con 30 di contributi (o 36 in casi particolari) di lavoratori in situazioni di difficoltà.
Le opzioni per precoci e usuranti
Ma ci sono altre opzioni in campo. In base al testo in fase di approvazione, dovrebbe restare a 41 anni il requisito di uscita per i lavoratori precoci con almeno un anno di contributi prima del 19° compleanno e che si trovino in condizioni di difficoltà. In più per tutti i lavoratori che scelgono l’anticipo ai sensi della legge Fornero (di cui si è detto in precedenza) il requisito contributivo dovrebbe restare a 42 anni e 10 mesi (41 e 10 mesi se donne), visto che l’incremento di 5 mesi dovuto alla maggior speranza di vita molto probabilmente sarà congelato, sia pure con l’introduzione di un posticipo-finestra di tre mesi per la decorrenza della pensione. Tra gli esentati dall’adeguamento alla speranza di vita ci sono poi i lavoratori che hanno svolto, da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento, determinate attività (ad esempio conduttori di treni, operatori ecologici, insegnanti alla scuola dell’infanzia, infermieri e ostetriche ospedaliere su turni), oppure chi svolge lavori usuranti (Dlgs 67/2011) con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni.
Il cumulo allarga il raggio d’azione
Il nuovo si andrà ad aggiungere a norme che continuano a vivere moltiplicando i loro effetti. È il caso del cumulo gratuito, la possibilità di sommare periodi contributivi versati su gestioni diverse per raggiungere “prima” la pensione. Dopo l’entrata in vigore del decreto, lo si potrà utilizzare anche per arrivare ai 38 anni necessari a un candidato quota 100, ma solo tra le gestioni Inps. Resta in vigore, perché già a regime, anche la Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) efficace come traghetto verso la pensione di vecchiaia alimentato dai contributi accantonati dagli iscritti a una forma di previdenza complementare. Per usarla servono i requisiti Ape.