Fisco

Aliquote, esclusioni, date: il concordato cambia per oltre 2 milioni di partite Iva

Tra le novità del patto con le Entrate anche le aliquote marginali sulla quota oltre 85mila euro tra reddito concordato e quello dichiarato. Modifiche anche su adempimenti, sanzioni e contenzioso tributario

Concordato preventivo, richiesta di condono per il 2018/22 entro marzo

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Dopo il debutto nel 2024 il concordato preventivo biennale affronta il suo primo restyling. E lo fa soprattutto per provare a invogliare gli oltre 2,5 milioni di partite Iva soggette alle pagelle fiscali che fino ad oggi non hanno aderito al patto con il fisco.

Il nuovo decreto correttivo della riforma fiscale, approvato ieri in Consiglio dei ministri, introduce alcune modifiche a partire dalla platea dei soggetti interessati escludendo tutte le Partite Iva in regime di Flat tax, rivede poi il sistema di calcolo delle imposte dovute, concede più tempo per le adesioni e interviene sulle cause di decadenza dal patto con il fisco, sulle società e sui soci, fornendo una norma di interpretazione autentica e dunque valida anche retroattivamente.

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Ma non c’è solo il concordato nel decreto correttivo approvato ieri. Un capitolo viene dedicato agli adempimenti a partire dall’esonero definitivo della trasmissione dei dati della fatturazione elettronica relativi alle spese sanitaria, cambia la data della precompilata e arriva l’obbligo di invio dei dati dei corrispettivi anche per chi gestisce le colonnine di ricarica delle auto elettriche. Sulle sanzioni si interviene sull’autotutela rafforza, così come sul reato di contrabbando per l’Iva in dogana e sul contenzioso si estende la conciliazione in Cassazione anche alle cause già in atto prima dell’entrata in vigore della riforma.

Il concordato preventivo

Come anticipato ieri su queste pagine il concordato preventivo biennale non coinvolgerà più i forfettari. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, accogliendo di fatto le richieste delle associazioni di categoria e soprattutto alla luce della sperimentazione effettuata nel 2024 con l’estensione del concordato anche a chi oggi è in regime di Flat Tax, torna sui suoi passi e con il decreto abolisce di fatto il concordato per i forfettari.

Per gli oltre 2,5 milioni di partite Iva interessate ci sarà più tempo per decidere se aderire o meno al concordato. Il decreto, infatti, sposta in via definitiva il termine di adesione dal 31 luglio al 30 settembre, e per chi ha l’esercizio non coincidente con l’anno solare dal settimo al nono mese dall’approvazione del bilancio.

Cambiano anche le modalità di calcolo delle imposte dovute in caso di adesione al concordato. La modifica introdotta prevede l’aumento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui la differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente sia superiore a 85mila euro. Sulla parte eccedente, infatti, il contribuente dovrà applicare le aliquote marginali Irpef (43%) in caso di persona fisica o l’aliquota del 24% nel caso si tratti di un’attività d’impresa. La nuova modalità di calcolo si applicherà comunque soltanto a partire dai nuovi ingressi nel concordato biennale 2025-2026.

Cambiano anche le clausole di esclusione dal concordato e in particolare viene prevista la decadenza anche nel caso in cui i contribuenti dichiarino individualmente reddito di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipino ad associazioni o a società tra professionisti (si veda pagina 33).

Forfettari

Per queste partite Iva il decreto, oltre all’esclusione dal concordato prevede anche un’altra novità di rilievo. Alla luce del fatto che la classificazione dei codici Ateco 2025 individua attività economiche con criteri e denominazioni differenti dall’attuale tabella dei coefficienti di redditività, i forfettari dovranno continuare a utilizzare la classificazione indicata dai codici Ateco 2017 almeno fino a quando non saranno definitivamente elaborati dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione Ateco 2025.

Adempimenti

Tra le novità in arrivo anche la data di accesso alla dichiarazione precompilata per i contribuenti con partita Iva. A partire dal 2026 il nuovo termine da cui si potrà prendere visione del proprio modello Redditi precompilato dall’amministrazione slitterà al 20 maggio (mentre per i lavoratori dipendenti e i pensionati la visualizzazione del 730 precompilato resta ferma al 30 aprile).

Un passaggio di fatto obbligato anche in virtù dell’altra novità prevista dal decreto correttivo per gli autonomi e i professionisti. Queste categorie, infatti, sempre dal 2026 potranno inviare le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo che rientrano nell’esercizio di arte o professione abituale in via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti e non più entro il 31 marzo. Termine che resta immutato per l’anno in corso.

Non avrà invece alcun impatto con la precompilata il cambio delle scadenze per l’invio al sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie dei contribuenti. Per i dati relativi alle spese sostenute quest’anno e dunque da utilizzare per le dichiarazioni 2026 l’appuntamento diventa annuale anziché semestrale. Per il termine si dovrà comunque attendere un ulteriore decreto del ministero dell’Economia.

Fatturazione elettronica e corrispettivi

Dopo anni di rinvii sistematici con il decreto Milleproroghe il decreto correttivo approvato ieri mette fine all’obbligo di invio dei dati delle prestazioni sanitarie svolte da partite Iva verso consumatori finali. Con il decreto viene infatti introdotto l’esonero definitivo dall’invio di questi dati anche a un sistema differente dal Sistema di interscambio.

Per un obbligo che decade in nome della semplificazione ne arriva un altro in nome dei controlli. Il decreto correttivo , infatti, introduce per i gestori delle ricariche elettriche della auto l’obbligo di invio dei dati dei corrispettivi, obbligo previsto dai regolamenti comunitari sulla memorizzazione e trasmissione di queste informazioni.

A fissare le regole del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, con esclusione delle informazione sui clienti sarà comunque un provvedimento del direttore delle Entrate che dovrà essere emanato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo obbligo. La stessa norma del correttivo estende alle ricariche elettriche le sanzioni per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati sui corrispettivi.

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