La stretta

Caso Ferragni, ecco la bozza del Ddl beneficenza: multe fino a 50mila euro

La stretta: obbligo di indicare sui prodotti le finalità dei proventi e il destinatario della beneficenza, l’importo o la quota destinati a quel fine, e sanzioni da 5mila a 50mila euro, con la possibilità di sospensione dell’attività per un anno in caso di violazioni reiterate

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Obbligo di indicare sui prodotti le finalità dei proventi e il destinatario della beneficenza, l’importo o la quota destinati a quel fine, e sanzioni da 5mila a 50mila euro, con la possibilità di sospensione dell’attività per un anno in caso di violazioni reiterate: lo prevede la bozza del disegno di legge sulla trasparenza sulla destinazione a scopo benefico di proventi derivanti dalla vendita di prodotti, atteso il 24 gennaio sul tavolo della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri del 25 gennaio. Competente a irrogare le sanzioni è l’Antitrust.

Gli obblighi previsti per chi fa beneficenza

Si prevede inoltre l’obbligo, prima della messa in commercio dei prodotti, di indicare all’Autorità quelle informazioni obbligatorie, nonché il termine entro cui sarà versato l’importo destinato alla beneficenza. Entro tre mesi da quella scadenza il produttore dovrà comunicare all’Autorità il versamento. “Nei casi di minore gravità - si prevede nella bozza - la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell’attività per un periodo da un mese a un anno”.

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Cosa va indicato sui prodotti

Sulle confezioni dei prodotti i cui proventi sono in parte destinati a scopi di beneficenza vanno indicati: “il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza; le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza; l’importo complessivo destinato alla beneficenza, se predeterminato” oppure, nel caso in cui non lo sia, “la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati alla beneficenza per ogni unità di prodotto”

Multe fino a 50mila euro

La multa - dai 5mila ai 50mila euro- andrà sui siti di chi è stato ’pizzicato’ dall’Antitrust, sia del produttore sia dell’influencer che ha pubblicizzato il prodotto. Non solo. Anche l’Antitrust provvederà a darne notizia, passando anche dai media. Al comma 3 dell’articolo 4 -concernente ’controlli e sanzioni’- è infatti messo nero su bianco che “l’Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica, anche per estratto, i provvedimenti sanzionatori adottati su una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista”. Guai per chi pensa di farla franca, ignorando la misura. “In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma - recita infatti la norma -, l’Autorità applica una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro”.


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