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Salva casa, su stato legittimo e abitabilità primi scontri tra giudici e Mit

La lettura del Tar contrasta con le linee guida ministeriali e a volte con le stesse norme. Le criticità interpretative restano irrisolte

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A fronte delle diverse richieste di chiarimento pervenute dalle amministrazioni e dagli operatori del settore sul Dl Salva Casa, il 29 gennaio scorso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha pubblicato «Linee di indirizzo e criteri interpretativi» di supporto nell’attuazione del decreto.

Le linee di indirizzo sono presentate sotto forma di risposte a quesiti ricorrenti (Faq), con l’obiettivo di promuovere una prassi applicativa e dare suggerimenti operativi sulle nuove norme in modo coordinato sull’intero territorio nazionale. Come specificato nell’introduzione del documento del Mit, «sono fornite a titolo informativo e non hanno valore vincolante» e «rappresentano orientamenti applicativi che possono essere soggetti ad integrazioni o aggiornamenti».

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Conformemente alla costante giurisprudenza in merito, le linee di indirizzo sul Salva Casa non sono quindi una fonte di diritto, né primaria né secondaria, né tantomeno atti di interpretazione autentica.

Tuttavia, non può essere sottovalutato l’effetto che esse possono produrre sui destinatari, a partire dall’affidamento nei confronti di chi fornisce un’utile indicazione di carattere applicativo sulla ratio sottesa alle nuove norme.

I chiarimenti interpretativi – pur potendo eventualmente valere a formare la “buona fede” soggettiva degli utenti – non sono però certamente idonei a modificare o integrare il senso delle disposizioni interpretate, né a prevalere rispetto a un dato normativo difforme. Non possono nemmeno prevalere su eventuali diverse interpretazioni delle nuove norme da parte della giurisprudenza, che potrà discostarsi liberamente rispetto all’opinione fornita dal ministero.

Lo stato legittimo

Il primo caso di discostamento dalle interpretazioni del Mit è relativo all’attestazione dello stato legittimo degli immobili, disciplinata dal nuovo comma 1-bis, articolo 9-bis, del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).

Seppur pubblicata qualche giorno prima delle linee di indirizzo e su un caso di specie risalente al 2021, la sentenza del Tar Lombardia n. 227 del 25 gennaio 2025 interpreta la norma, recentemente modificata dal Salva casa, in maniera restrittiva rispetto alla versione fornita dal ministero.

Secondo il Tar, per dichiarare lo stato legittimo non è infatti sufficiente la presunzione di legittimità dei titoli pregressi alla luce della mancanza di contestazioni (come espresso dal Mit), ma deve sussistere una chiara evidenza che la verifica di legittimità sia stata concretamente eseguita.

L’ambito di applicazione della norma viene fortemente ridimensionato, dato che il Tar propende per un’interpretazione maggiormente in linea con il dettato normativo, in difformità rispetto ai criteri del Mit, più estensivi e improntati alla semplificazione della dichiarazione di stato legittimo.

Il certificato di abitabilità

La sentenza prende anche posizione sul certificato di abitabilità/agibilità, disponendo che esso non rileva ai fini edilizi in quanto la regolarità dell’immobile è attestata dal titolo edilizio in senso stretto; mentre il certificato di agibilità/abitabilità rileva la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità dell’edificio.

Una simile lettura contrasta tuttavia con il nuovo articolo 34-ter, comma 4, del Testo unico – e con la relativa lettura estensiva del Mit – che invece attribuisce al certificato di abitabilità/agibilità valenza edilizia in caso di parziali difformità accertate, anche genericamente, in sede di sopralluogo e a cui non siano seguiti ordini di demolizione.

Le prime pronunce giurisprudenziali difformi rispetto alle linee di indirizzo, e in alcuni casi anche rispetto alle nuove norme introdotte dal Salva Casa, lasciano dunque presagire che lo scontro continui, contribuendo a lasciare irrisolte le criticità interpretative emerse fin dall’approvazione del decreto. Si rende dunque ancora più evidente la necessità di una riforma complessiva del Testo unico dell’edilizia, per garantire un’applicazione delle norme uniforme e senza ambiguità.

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